Le libertà economiche e
la Pubblica Amministrazione *
di
Lucio Franzese **
1. — La sfiducia nel mondo finanziario che regna ai giorni
nostri, determinata soprattutto dalle vicende dei c.d. derivati, contratti con
i quali si scommette sull’insolvenza, e dai mutui subprime erogati a
soggetti poco solvibili e il cui rischio è stato incorporato in allettanti bond
addossandolo così ad ignari risparmiatori, ha indotto a parlare, da opposte
sponde, al fine di stigmatizzare il perseguimento ad ogni costo dell’utile
soggettivo da parte degli operatori economici, di «mercato d’azzardo»[1]
e di «mercatismo»[2]. Se a questo
si aggiunge che il più accreditato quotidiano della borghesia, dichiara
«logoro» il principio di autoregolamentazione dei mercati, che avrebbe segnato
«l’arretramento del diritto rispetto al contratto, delle politiche pubbliche
rispetto alle iniziative private»[3],
giocoforza ci si sente stimolati a qualche considerazione di carattere teorico
dato che queste posizioni, reclamando un deciso ritorno alla regolazione
eteronoma, sembrano ricondurre a quell’ostracismo nei confronti del mercato, di
cui la Costituzione del 1948 costituisce un formidabile documento.
Dinanzi alla disciplina costituzionale dei rapporti
economici un gran commis d’Etat non ha potuto esimersi dal commentare:
«Ciò che oggi colpisce il lettore della Costituzione non è l’affermazione
dell’utilità sociale come un valore: nessuno la negherebbe. Colpisce la tesi
che per perseguire quel valore si debba ridurre lo spazio del mercato e far spazio
all’intervento pubblico: intrinsecamente antisociale il primo, intrinsecamente
benefico il secondo»[4].
L’assenza del mercato dal catalogo delle libertà fondamentali, del resto, non
era sfuggita a un acuto giurista, che aveva sottolineato come l’Assemblea
Costituente diffidasse del mercato reputandolo un «disvalore», al punto da
ricercare uno «schema per limitare il potere dei privati e per orientarne le
propensioni, altrimenti anarchiche»[5].
Si è così legittimato l’intervento pubblico nell’economia
al tempo della Repubblica; in particolare con l’art. 41 Cost. che, istituendo
un nesso tra programmazione pubblica e utile sociale, rappresenta la pietra
d’angolo del sistema dirigistico prefigurato in Costituzione. Ben presto però
ci si avvide che la via legislativa era, per motivi teorici e pratici,
impervia, ma che proficuamente poteva essere surrogata da quella
amministrativa, ricorrendo a tutta la
panoplia di provvedimenti amministrativi come cinghia di trasmissione della
volontà pubblica nei confronti dell’intrapresa economica. Ne è derivata
un’inedita amministrativizzazione del mercato[6],
la predeterminazione cioè di cosa, quanto e come produrre, che si avvale
principalmente di premi o sanzioni per chi si conforma o devia da quanto
decretato, con l’effetto di conculcare la libertà economica.
Matrici di questo paradossale dirigismo di mercato[7]
sembrano essere le categorie fondanti del pensiero giuridico e politico
moderno, cioè le figure di privato e pubblico. La prima
rappresenta il singolo come volto esclusivamente al proprio tornaconto,
incapace di seguire una regola che non sia espressione della sua mutevole
volontà, con la conseguenza che i rapporti intersoggettivi non offrirebbero
alcuna stabilità e affidabilità, configurandosi la concorrenza, ad esempio,
come guerra economica di tutti contro tutti. L’unico antidoto a tale condizione
esiziale sarebbe costituito dal potere del soggetto pubblico che,
sovrapponendosi alle anarchiche volontà dei privati, instaurerebbe l’ordine
mediante il controllo del conflitto sociale[8].
2. — Non c’è chi non riconosca in queste sia pur
sintetiche annotazioni il lascito di autori come Hobbes, Locke e Rousseau che,
noti come giusnaturalisti moderni, sono epistemologicamente dei geometri
legali per il loro applicare alle relazioni umane il metodo della
scienza moderna, che ha il suo proprium nell’indicazione di Galileo
Galilei di «non tentare le essenze» e quindi di procedere in modo
ipotetico-deduttivo in funzione dei
risultati che lo scienziato di volta in volta si prefigge di raggiungere. Nel
caso dei geometri legali l’obiettivo è il monismo giuridico, la
riduzione del diritto alla legge, intesa come manifestazione di volontà del
titolare del potere, che mediante precetti assistititi da sanzioni per il caso
d’inosservanza, crea l’ordine nelle relazioni intersoggettive convenzionalmente
assunte come eslege. Il postulato da cui essi partono, infatti, è quello del
singolo dominato dai propri impulsi ed appetiti e, dunque, incapace di
relazionarsi con l’altro nel quale scorge solo un ostacolo all’affermazione
della propria volontà. Si tratta però di un semplice assioma, un principio
assunto ipoteticamente, da cui procede la scienza giuridica moderna, che deve esserne ben consapevole per non
incorrere nel vizio scientista, il quale depotenzia ogni scienza che
smarrisce la consapevolezza in ordine
alla struttura del proprio processo conoscitivo[9].
3. — Siffatto approccio al fenomeno giuridico non è
rimasto inoperoso nei libri di storia del pensiero moderno ma ha condizionato,
come si è detto, la nostra organizzazione societaria. Tale ideologia giuridica,
in quanto sine fundamento in re, ha dominato in particolare i rapporti
tra pubblica amministrazione e libertà economiche grosso modo sino agli anni
Novanta dello scorso secolo, al decennio che è seguito alla fine della guerra
fredda, gli anni ruggenti secondo la ricostruzione critica del premio Nobel per
l’economia Joseph E. Stiglitz[10].
In Italia, con felice intuizione, Sabino Cassese segnala l’avvento della «nuova
costituzione economica»[11]
anche se formalmente rimane invariato l’art. 41 Cost. che, come si è detto,
costituiva la norma cardine del sistema statalistico concepito dai nostri costituenti. Si registra un sommovimento
nell’esperienza giuridica, che ha il suo epicentro proprio nelle libertà
economiche. L’imprenditore riacquista la possibilità di esercitare la sua
intrapresa laddove ritiene possa esserci una redditività. Il contratto viene
considerato come lo strumento mediante il quale le parti valutano autonomamente,
senza condizionamenti esterni, le ragioni di scambio della loro operazione
economica. Compete agli attori economici, a quanti cioè rischiano in prima
persona, individuare i modi di allocazione delle risorse disponibili, e ciò non
soltanto nel proprio interesse ma anche dell’associazione societaria cui essi
appartengono. Insomma emerge la vocazione sociale del mercato.
Il mutamento è accompagnato dall’operato delle
istituzioni, la cui conversione rinviene un momento saliente nella nascita
dell’Autorità garante del mercato e della concorrenza che, giusto a un secolo
dal varo negli Stati Uniti della legislazione antitrust, inizia ad
operare anche se era stata auspicata già negli anni Cinquanta dall’Ascarelli e
quindi da Bruno Leoni[12].
La legge istitutiva, che impudicamente dichiara di essere attuativa anche
dell’art. 41 Cost., segna l’erompere sulla scena giuridica delle Autorità
indipendenti le quali, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricostruzione
dominante non hanno natura amministrativa, non sono cioè organi gestionali cui
è affidato l’implementazione di un progetto politico da altri elaborato. Basta
considerare in primo luogo le leggi istitutive che si limitano a prevedere un
quadro di valori e di principi generali di riferimento affidandoli al concreto
apprezzamento dellestesse; quindi il loro stile d’azione improntato, potremmo
dire, all’arte della maieutica, nel senso di aiutare le parti nel far emergere
la regola intrinseca alla loro relazione. Eccole dunque impegnate a processualizzare
i rapporti che sorgono dall’interazione degli agenti economici, nel senso di
garantirne l’instaurazione e lo
svolgimento del contraddittorio, senza sostituirsi alle parti mediante la
predeterminazione dei risultati del loro confronto dialettico. Le Autorità
intervengono sui risultati raggiunti solo per depurarli da asimmetrie e
approfittamenti di una parte a danno dell’altra, ed eventualmente per
integrarli laddove risultino carenti nella considerazione delle esigenze della
comunità, quando cioè le parti non hanno considerato le ricadute del loro
autoregolamento sulla vita del gruppo cui essi appartengono.
In altri termini viene riconosciuta la dignità delle logiche di mercato, ponendosi
l’accento su tutto ciò che ne svolge l’esigenza di correttezza e trasparenza, sanzionando le aberrazioni e i
soprusi che impediscono il dispiegamento della
concorrenza tra gli operatori del mercato e, soprattutto, il
riconoscimento del proprio di ciascuno, quale condizione di equità e giustizia
della relazione. Per dirla con il pregnante lessico filosofico-giuridico della
nostra età, l’Antitrust e le altre Autorità che presiedono alla vita economica
sono in rapporto di sussidiarietà rispetto all’autoregolamentazione del
mercato, in vista del perseguimento del bene comune, cui le parti naturalmente
tendono, impedendone deviazioni e patologie[13].
Si è in presenza di un nuovo paradigma rispetto a quello
proprio della scienza giuridica moderna, che attribuiva alle istituzioni il
compito di creare l’ordine in generale e in particolare quello economico,
sul presupposto della pretesa
incapacità del singolo di autoregolarsi e quindi della inidoneità a partecipare
alla formazione dell’ordinamento giuridico, limitandosi a riceverlo
dall’esterno[14].
4. — Volendo fissare con un’immagine l’espandersi delle libertà
economiche e il contestuale mutamento delle istituzioni, si confronti l’operato
delle Autorità indipendenti con quello del vecchio CIP (Comitato
interministeriale prezzi) che, sovrapponendosi alle parti, fissava d’imperio i
prezzi di beni e servizi, con grave danno per
la concorrenza, per il consumatore e per le finanze pubbliche. Veniva
infatti distorta la competizione tra gli imprenditori, in quanto si fissava un
prezzo espressione dell’imperscrutabile ragion di stato, con danno per l’erario
che sopportava l’onere di una determinazione non corrispondente al valore di
scambio del bene o del servizio, oggi peraltro non più possibile per la crisi
fiscale che ha colpito lo stato a partire dai
primi anni Novanta.
Ancor più plastica è la rappresentazione della
discontinuità se si pensa alla figura del
servizio universale, un istituto che ha avuto origine nella
legislazione dell’Unione Europea, in forza del quale al singolo viene erogato
un servizio anche quando questo non rende adeguatamente all’imprenditore ma è
necessario al benessere societario. E’ di questi giorni l’invito dell’Autorità
delle garanzie nelle comunicazioni al Governo a sostenere gli operatori della
telefonia nello sforzo di adeguamento delle reti esistenti a quelle di prossima
generazione, in quanto se per essi il ritorno dell’operazione è scarso, grande
è il beneficio che ne ritrarrebbe il consorzio civile. Per cui è necessario che
il mondo imprenditoriale si faccia carico di siffatta esigenza in ciò
supportato da una adeguata compensazione del suo operato. In conclusione le
Autorità indipendenti costituiscono uno snodo del nuovo rapporto tra Stato ed
economia, rappresentando il superamento della concezione dirigistica a favore
del rispetto per l’ordine economico espresso dal mercato, intervenendo per così
dire ortopedico qualora l’autodisciplina mercantile non garantisca lo sviluppo
della vita associata.
Nell’ambito dei servizi pubblici locali, per contro,
questo nuovo rapporto non riesce a decollare, nel senso che l’ente pubblico continua
a gestire direttamente i servizi alla cittadinanza ovvero ad essere magna
pars dell’impresa a tal fine creata, strumentalizzato ai fini suoi propri
coloro che vi partecipano, per cui assistiamo a un rigurgito di socialismo
municipale[15].
5. — Il processo di liberalizzazione che tra luci
ed ombre si è innescato nel nostro Paese vede in prima linea la pubblica
amministrazione, che ha modificato la sua condotta nei confronti dell’agire
soggettivo: da istituzione che incanalava tale agire verso obiettivi da essa
predeterminati, a soggetto che accompagna i singoli nel dispiegamento della
loro capacità di autoregolamentazione, emendandone ed integrandone le
manifestazioni in vista dell’interesse generale. A tal proposito è sufficiente
considerare quegli istituti che nel campo della gestione degli affari della
comunità hanno valorizzato la responsabilità individuale. Si pensi al fenomeno
dell’autoammnistrazione, legittimato in primo luogo mediante la
dichiarazione di inizio attività e del silenzio assenso, in cui al recedere
dell’amministrazione da compiti di organizzazione sociale che vengono assunti
dagli interessati, sulla base della consapevolezza che essi non pensano
soltanto al proprio tornaconto ma si fanno carico della soddisfazione delle
esigenze comunitarie, è corrisposta l’assunzione da parte della pubblica
amministrazione di una funzione di controllo dell’operato individuale. L’autonomia
del singolo per essere autentica, per essere effettiva manifestazione della
capacità di essere regola a se stesso e di mantenere gli impegni così assunti,
implica un controllo effettivo affinché non vengano violati gli interessi degli
altri soggetti coinvolti dalla vicenda amministrativa affrontata:
diversamente degenererebbe nella
licenza di poter fare quello che si vuole. Significativo è che nel 2005, in
sede di modifica della legge 241 del 1990 sul procedimento, si sia intervenuto
sugli istituti della D.I.A. e sul silenzio assenso rafforzandone la fase di
controllo, stabilendo che gli autoregolamenti in cui essi si concretano possano
essere oggetto di autotutela da parte dell’amministrazione in funzione degli
interessi generali che essi vanno ad intersecare. Per tal modo si è configurato
un controllo più cogente delle istituzioni che, ripeto, è implicato dal riconoscimento
della valenza sociale dell’autodisciplina individuale.
6. — Sempre gli anni Novanta hanno visto una significativa
affermazione delle libertà economiche nei rapporti intersoggettivi, dove la
geometria legale elaborata dal pensiero moderno e di cui la quintessenza è
rappresentata dalla grandi codificazioni ottocentesche del diritto privato,
aveva ridotto i singoli a meri centri
di imputazione delle determinazioni assunte dalle istituzioni poste in
splendida solitudine nell’esercizio della funzione normativa. Per cui il
singolo, assunto ipoteticamente come sostanzialmente anomico, incapace di darsi
una regola e soprattutto di saperla rispettare, per esercitare l’intrapresa
economica doveva necessariamente avvalersi delle fattispecie contrattuali astrattamente
predeterminate dal legislatore, a pena di irrilevanza del suo agire economico.
E se si considera, come lucidamente avvertito da Rodolfo Sacco[16],
che nessun contratto atipico, cioè non espressamente previsto dalla legge, ha
mai fatto apparizione in un aula giudiziaria, si capisce come l’agente
negoziale conducesse vita grama, costretto com’era in quel letto di procuste
costituito dalle fattispecie astrattamente predisposte dalla volontà
legislativa al fine di rendere giuridicamente rilevante l’agire contrattuale.
Con la recente riforma del diritto societario si è pensato
bene di passare dalla tipicità legale degli statuti societari a quella sociale,
per cui è l’imprenditore ad individuare quale corporate governance si attagli meglio agli interessi propri e a quelli degli
stakeholder dell’azienda. Così come
nello stesso tornio di anni si è posto mani, anche per impulso della
legislazione comunitaria, a una serie di modifiche al diritto civile per porre
il consumatore in una posizione di sostanziale parità nei confronti
dell’imprenditore, dando vita, come ha osservato attenta dottrina[17],
alla figura del contratto con asimmetria dei poteri delle parti, al fine di
salvaguardare il sinallagma genetico, cioè l’equilibrio nella programmazione
dello scambio negoziale, ovvero quello funzionale, nel momento di esecuzione
del rapporto contrattuale, avuto riguardo alla diversa posizione sociale ed
economica dei contraenti, a prescindere dalla loro formale eguaglianza
giuridica. Particolarmente significativa è la novella al codice in tema di
clausole abusive nei contratti tra consumatori e professionisti, oggi rifluita
nel più generale codice del consumo, e la legge sulla subfornitura che sanziona
l’abuso della dipendenza economica nei rapporti tra imprenditori; in verità
quest’ultima è stata più declamata che applicata!
7. — A questo punto giova chiedersi a cosa sia dovuto
questo passaggio da un disegno dirigistico
ad una economia di mercato aperta alle istanze sociali della comunità,
nel senso che il mero calcolo economico è ritenuto non sufficiente a garantire
l’equità nelle relazioni intersoggettive. Certamente ha influito l’appartenenza
all’Unione Europea, un ordinamento che non conosce la dicotomia tra privato e
pubblico e che dichiara tra i suoi contrassegni l’economia di mercato, quale
strumento su cui far leva per facilitare l’integrazione tra i popoli europei; così come rilevante è la
vicenda della globalizzazione economica, che ha decretato l’anacronismo di ogni pretesa statuale di fissare imperativamente
i profili normativi delle transazioni economiche che si svolgono sulla scena
mondiale a prescindere dalle esigenze dalle stesse palesate. Non si può
tuttavia dimenticare che a lungo, e cioè sin dal 1957, anno di sottoscrizione
del Trattato istitutivo di Roma, è stato impunemente violato il divieto degli
aiuti di Stato in quanto distorsivi del mercato e quindi della concorrenza. Del
pari la mondializzazione dei mercati, non sempre è un volano per il
miglioramento delle condizioni economico-sociali del globo, esibendo anche
approfittamento, dumping sociale e quindi concorrenza sleale, che
innescano delle reazioni neoprotezionistiche da parte dei Governi. Si pensi
alla nazionalizzazione di quella che era una delle maggiori banche del mondo,
cioè la Northern Rock; oppure ai continui interventi della Federal Reserve per
pompare liquidità nel sistema a seguito delle vicissitudini dei mercati
finanziari a partire dell’agosto 2007, ben superiore alle somme impegnate per
far fronte allo shock seguito all’attacco alle Torri gemelle. Si assiste
poi all’ingresso nell’arena globale dei c.d. fondi sovrani, appartenenti a
Stati in cui il capitalismo non si accompagna con il regime democratico, che,
come dice il nome, sono più adusi ad agire secondo la logica della sovranità
statale che non della libertà economica individuale.
8. — Nel momento in cui stendo il testo del seminario, si
festeggia il decennale della istituzione della Banca centrale europea e il suo
presidente, Jean Claude Trichet, rivendica il valore dell’euro, cioè
l’introduzione della moneta unica che, come ha dichiarato, «non ha cambiato
solo noi, ma anche il mondo». Ha cambiato gli appartenenti all’unità monetaria
europea, perché avendo questi sottoscritto il c.d. patto di stabilità che, in
difesa dell’euro impedisce il ricorso a misure nazionali, quali la svalutazione
e l’indebitamento, pensabili solo per uno stato che, signore della leva fiscale
e del governo della moneta, possa indebitarsi ad libitum, e non per uno
che ha assunto come limite la capacità produttiva, cioè il suo PIL (Prodotto
interno lordo). L’introduzione dell’euro a tal proposito rappresenta quindi un
superamento delle sovranità nazionali e una misura di governo della
globalizzazione. Sulla scia dell’istituzione delle Comunità europee prima e
dell’Unione europea poi si è, infatti, proseguito nella ricerca di quello che è
il principio aggregante di popolazioni che non sia la forza coercitiva di
coloro che detengono il potere. La scelta di un’unica moneta, al di là della
valenza economica, così come in passato quella di un unico mercato, rappresenta
il riconoscimento dialettico della strada da percorrere per raggiungere il bene
comune. E così, grazie soprattutto alle scelte della Commissione europea e alla
giurisprudenza della Corte di giustizia, l’Unione europea ha instaurato una
proficua osmosi tra «economia e società», nel senso che le ragioni economiche
del processo di integrazione vengono considerate alla luce delle esigenze più
generali della vita associata, valutando per esempio la compatibilità
ambientale, venendo a costituire, come è stato opportunamente evidenziato, «un
importante punto di riferimento per la disciplina globale dell’economia»[18].
Invero, nonostante gli interventi equilibratori da parte di organismi
internazionali come UNIDROIT, in primo luogo tramite l’elaborazione dei
Principi dei contratti commerciali internazionali, e all’operato
dell’Organizzazione mondiale del commercio[19],
l’economia mondiale appare spesso connotata da approfittamenti dell’altrui
buona fede, per cui l’esperienza europea rappresenta un sicuro riferimento
alternativo a quel fondamentalismo di
mercato da cui abbiamo preso le mosse.
Ritornando ì al fondamento dei
mutamenti intervenuti nel nostro Paese, sembra plausibile che l’Unione Europea
e la mondializzazione dei mercati siano soltanto le cause prossime del nuovo
rapporto tra libertà economiche e istituzioni; la svolta, infatti, rinviene la
sua causa prima in un fattore culturale: nella rivolta degli operatori
economici contro l’amministrativizzazione del mercato, che li aveva ridotti a
semplici elementi di un meccanismo eterodiretto. Tutto ciò evidenzia un
fondamento antropologico del processo in atto: l’imprenditore, in quanto
persona umana, ha un’attitudine all’eticità, cioè a comportarsi in modo da non
danneggiare gli altri ma, anzi, da cooperare per migliorare la convivenza
umana, sentendosi responsabili anche dell’altrui benessere.
Gli attori economici hanno quindi
rivendicato la loro libertà d’intrapresa, la capacità cioè di decidere circa la
convenienza dell’allocazione delle risorse disponibili della comunità, contro
la pretesa statale di imporre decisioni in ordine alla produzione e alla
distribuzione dei beni. Compete ai protagonisti dell’agire economico, che ne
assumono la responsabilità anche rinunciando alla comoda posizione loro
garantita da uno stato che esercitando di fatto la pianificazione dell’economia
li teneva indenni da ogni rischio imprenditoriale, di individuare le scelte più
proficue per la vita associata.
Grazie alle condotte dei suoi
protagonisti, il mercato esibisce uno statuto ontologico che non si identifica
con l’efficienza economica né, tantomeno con la crescita indefinita del
profitto. E’ il luogo dove poter esercitare i carismi personali in vista del
proprio bene in concomitanza con quello sociale: non vi può essere benessere
individuale, infatti, se non vi è il previo riconoscimento del proprio di
ciascuno. Ne deriva che compito della pubblica amministrazione e, più in
generale delle istituzioni è quello di controllare che ciò avvenga e di
integrare le energie individuali qualora siano insufficienti alla bisogna, al
perseguimento cioè del bene che accomuna tutti coloro che vivono insieme
garantendone al contempo le singole specificità.
Se il mercato,
ovvero la produzione e la distribuzione capitalistica delle risorse, avesse
come obiettivo finale la massimizzazione a tutti i costi del profitto, tale da
ricadere nel mercatismo che, come è stato acutamente sottolineato, afferma «il
primato del mercato su ogni altra forma sociale»[20],
per cui costituisce un’ideologia, una
prospettiva astratta in quanto non suffragata dall’esperienza comune, sarebbero
inspiegabili le innovazioni intervenute e da noi segnalate nell’evoluzione del rapporto tra ordine economico e ordinamento
giuridico. Tutte accomunate dall’intento di rafforzare i comportamenti di buona
fede degli agenti negoziali, il diffondesi delle best practics, come la
redazione di bilanci sociali da parte delle aziende, sanzionando per contro i
soprusi e le vessazioni del più forte sul più debole. Ciò significa porsi il
problema di mantenere viva e vitale la comunità, facendo leva sull’attitudine
soggettiva a ricercare ciò che conviene, è opportuno, necessario al benessere
comunitario.
In caso contrario si sarebbe dato
ingresso, per esempio, al c.d. inadempimento efficiente che, propugnato sin
dall’Ottocento dal giudice Holmes e attualmente cavallo di battaglia dell’
analisi economica del diritto, riduce il diritto a protesi dell’economia, nel
senso che in tale prospettiva sono auspicabili soltanto quelle disposizioni
apprezzabili dal punto di vista dell’efficente allocazione delle risorse, a
prescindere da qualsiasi considerazione in ordine all’equità e alla giustizia
dei rapporti così conformati[21].
8. — L’esperienza giuridica mostra
in definitiva che la libertà economica è uno dei campi nei quali si manifesta
la capacità del singolo di contribuire con la propria condotta ad affrontare i
problemi nascenti dalla vita associata. Lo scambio economico, e il contratto
che lo formalizza giuridicamente, consente alle parti di relazionarsi sulla
base delle rispettive convenienze avuto riguardo agli effetti che si
riverberano sulle esigenze del consorzio civile, che spetta alle istituzioni
far valere quando esse non appaiano sufficientemente considerate
dall’autoregolamento negoziale che, in tal caso, necessita di essere emendato
ovvero integrato. Il bene comune cui tendono le istituzioni, comunque, non è un
quid di altro rispetto all’autodisciplina personale in quanto essa, sia pur in filigrana e quindi allo stato
nascente, deve recarne traccia; in caso contrario sarà difficile configurare un
intervento sussidiario delle istituzioni che, come si è detto, si innesta su
una relazione orientata al bene societario e che a tal fine necessita di essere
ausiliata. Diversamente si cadrebbe nella deprecata prospettiva di uno Stato
etico, figlio legittimo della geometria legale prodotta dalla scienza giuridica
moderna che, dimentica della convenzionalità e operatività della sua
costruzione di un ordine giuridico conchiuso e autoreferenziale, sembra non
consapevole che i problemi della convivenza reclamano un’attenzione anipotetica
e non operativa alle relazioni umane al fine di cogliere qual è il loro proprium,
su cui far leva nell’organizzazione politica e giuridica al fine di perseguire
l’interesse generale, che è non è quello potestativamente stabilito dal
detentore del potere.
* Testo del Seminario per i frequentanti la Scuola di
dottorato in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova, tenuto l’8
aprile 2008 nella sede di Treviso dell’ateneo patavino.
** Professore di Teoria generale del diritto
nell’Università degli studi di Trieste
[1] G.
ROSSI, Il mercato d’azzardo, Milano 2008.
[2] G.
TREMONTI, La paura e la speranza. Europa: la crisi globale che si avvicina e
la via per superarla, Milano 2008.
[3] Corriere
della Sera del 31 maggio 2008.
[4] T. PADOA
SCHIOPPA, Il governo dell’economia,
Bologna 1997, p. 39.
[5] G.
AMATO, Il mercato nella Costituzione, in «Quaderni costituzionali»,
1992, p. 10.
[6]
Patologia lucidamente evidenziata da F. MERUSI, Considerazioni generali
sulle amministrazioni indipendenti, in F. Bassi e F. Merusi (a cura di),
Mercati e Amministrazioni indipendenti, Milano 1993.
[7] Mutuo
questo efficace sintagma da A. QUADRIO CURZIO, Un’alternativa al dirigismo
di mercato, in «Il Mulino», 1998.
[8] Per tale
enucleazione delle figure e per la loro critica si rinvia a F. GENTILE, Intelligenza politica e ragion di stato, Milano 1983; per un tentativo di
superamento delle stesse, si può vedere L. FRANZESE, Il contratto oltre privato e pubblico.
Contributi della teoria generale per il ritorno ad un diritto unitario, II ed., Padova 2001.
[9] Tali
problematiche sono tematizzate da F. GENTILE, Filosofia e scienza del
diritto, Modena 1988 e ora in ID., Filosofia del diritto. Lezioni del
quarantesimo anno raccolte dagli allievi, Padova 2006.
[10] J. E.
STIGLITZ, I ruggenti anni Novanta. Lo scandalo della finanza e il futuro
dell’economia, tr. it., Torino 2004.
[11] S.
CASSESE, La nuova costituzione economica, Roma-Bari 1995.
[12] T.
ASCARELLI, Teoria della concorrenza e tutela del consumatore, in
«Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 1954; dell’allievo di
Gioele Solari si veda B. LEONI, La libertà e la legge, (1961), tr.it.,
Macerata 1994.
[13] Sia
consentito il rinvio a L. FRANZESE, Ordine economico e ordinamento
giuridico. La sussidiarietà delle istituzioni, II ed., Padova 2006.
[14] Per la
riproposizione ai giorni nostri della natura costitutiva della legge, esemplare
per la nettezza della tesi e la perspicuità
delle argomentazioni, è
obbligato il rinvio a N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari
1998.
[15] S.
CASSESE, Il neo socialismo municipale, in «Corriere della Sera», 29
ottobre 2003.
[16] R.
SACCO, Autonomia contrattuale e tipi, in «Rivista trimestrale di diritto
e procedura civile», 1966.
[17] V.
ROPPO, Il contratto del duemila, II ed., Torino 2005.
[18] M.
D’ALBERTI, Poteri pubblici, mercati e globalizzazione, Bologna 2008, p.
148.
[19]
Fondamentale è F. GALGANO, La globalizzazione nello specchio del diritto,
Bologna 2005.
[20] G.
TREMONTI, La paura e la speranza, cit.
[21] AA. VV.,
Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile, Bologna
1993, p. 335.