Englaro 1 di Francesco Gentile

 

La robusta strigliata ai “pensatori cattolici che ciurlano nel manico” sul caso Englaro mi ha fatto male, perché sono cattolico e mi sento solidale con coloro con i quali condivido la fede anche quando mi trovo a pensare diversamente. Ma l’ho percepito come un male che non è per il male ma per il bene e da cattolico pensatore, o forse pensante come sarebbe meglio dire, mi sono posto una domanda: “Non è che, distorcendo sistematicamente i fatti, stiamo giocando col fuoco”? Un po’ tutti? E  cerco di spiegarmi con alcune domande.

1. Quello Englaro è diventato un “caso” per lo stato della sfortunata Eluana o per la battaglia legale del padre Beppino? La domanda rischia d’essere retorica, seppur considerando che non vi sarebbe stata la battaglia legale del padre Beppino se non si fosse dato sfortunatamente lo stato di Eluana, perché di stati vegetativi permanenti come quello di Eluana ce ne sono purtroppo moltissimi mentre l’applicazione ostinata nella battaglia legale, stavo per scrivere “accanimento giudiziario”, come quella del padre Beppino è più unica che rara. Questo dovrebbe indurci a riconoscere che nei fatti il “caso” è dato dalla determinazione con la quale si è cercato un “benestare giuridico” e allora una seconda domanda si impone: Perché di tanta ostinazione?

2. A questo punto è necessaria una precisazione tecnica. Si continua per comodità a parlare di quella della  Corte di Appello di Milano come di una sentenza ma in realtà si tratta di una ordinanza, nei fatti ingenerando un equivoco. Il magistrato, infatti, non è intervenuto a dirimere una controversia ossia a sanare un conflitto, a meno che non si voglia pensare che vi possa essere un conflitto tra padre e figlia, ma ad autorizzare un comportamento sulla base di una volontaria giurisdizione. Non ha stabilito un diritto o un obbligo ma ha semplicemente sancito l’irrilevanza giuridica dell’esercizio di una facoltà.  Più semplicemente: al padre Beppino è stata garantita giuridicamente l’impunità, se vorrà interrompere il trattamento di sostegno vitale artificiale, “mediante alimentazione e idratazione con sondino naso-gastrico”, alla figlia Eluana. E peraltro solo a lui, Beppino Englaro che ha proposto volontaria giurisdizione, non ad altri: donde le molte difficoltà a trovare “chi” materialmente eserciti tale facoltà. Difficoltà giuridiche!

3. Ma perché una ricerca tanto ostinata del “benestare giuridico” di un atto che si ritiene scientificamente ineccepibile, conveniente alla dignità della persona, conforme alla sua volontà, in altri termini moralmente giusto? Per la drammaticità della situazione e l’intensità del coinvolgimento, non è pensabile che a spingere in questa ostinata ricerca possa essere solo la paura di incappare nelle maglie della sanzione penale peraltro di fatto assai lieve, se così stessero le cose,  considerate le tante specifiche attenuanti e le molte modalità per eluderne l’esecuzione. In realtà quello che si cerca è la giustificazione per un atto che, in tempi di relativismo dilagante, non si è sicuri che sia ineccepibile scientificamente, conveniente per la dignità della persona e conforme alla sua volontà, in altri termini moralmente giusto e, non volendo cercarla dove o meglio chiederla a Chi solo può veramente darla, ci si rivolge allo stato come a un surrogato divino. Ma qui davvero si sta “scherzando col fuoco” per non stare ai fatti!

4. Scherza col fuoco il giurista quando pensa di utilizzare il diritto per eludere la responsabilità delle proprie azioni,  sulla base di un ragionamento tortuoso che muove dal protocollo dell’insignificanza e della mancanza di valore dei fatti in se per andare a parare nella celebrazione dell’onnipotenza del legislatore. Non possono non risuonare agghiaccianti le parole del Portalis, il principale redattore del Codice Napoleone che, presentandolo trionfalmente il 4 del mese nevoso dell’anno XI della Rivoluzione Francese, proclamava: “Il potere legislativo è onnipotenza umana. La legge stabilisce, cambia, modifica, perfeziona; distrugge ciò che è, crea ciò che non è ancora. La mente di un grande legislatore è una specie di Olimpo donde promanano le grandi idee, le felici concezioni che provvedono alle fortune degli uomini e al destino degli stati”. Davvero dev’essere indurito il nostro cuore se possiamo credere che la fortuna di una persona e il suo destino siano alla mercé di una “ordinanza”!

5. Scherza con il fuoco il moralista quando pensa che a dar senso ai fatti sia la volontà del soggetto, perché solo questo alla fine può indurre a ritenere che “la decisione sulla disponibilità della propria vita va lasciata al suo legittimo proprietario”. Dimenticando il fatto elementare che la vita ci è stata data senza che la nostra volontà venisse interpellata, e quindi potesse in qualche modo avvalorarlo, così come quando la vita ci sarà tolta la nostra volontà non avrà alcuna voce in capitolo, e quindi rispetto al fatto sarà del tutto insignificante. E’ davvero sorprendente come, anche da parte di persone intelligenti, si continui a utilizzare a questo proposito una figura giuridica del tutto inadeguata ai fatti.“La decisione sulla disponibilità della propria vita va lasciata al suo legittimo proprietario”! Ma quale “proprietà”? Quando ci sarebbe, a volerlo usare cun granu salis, un altro istituto giuridico più vicino, quello del “comodato”, in virtù del quale “una parte consegna all’altra una cosa, affinché se ne serva per un tempo e un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”.Da cui, per analogia, si potrebbe trarre qualche indicazione utile a proposito degli obblighi del comodatario, il quale “è tenuto a custodire e a conservare la cosa con diligenza (..) e a non servirsene se non per l’uso determinato dalla natura della cosa”! C’è di che meditare.

6. Ad andar dietro, contro ogni evidenza di fatto, alle illazioni sulla subordinazione della vita alla volontà esclusiva del “suo legittimo proprietario” si arriva … alle tante pagine della “ordinanza” sul caso Englaro dedicate alla “ricostruzione della volontà presunta di Eluana”. Un campionario di contorsioni e di sofismi per i quali dalla gioia di vivere si desume la volontà di morire e la candela accesa in chiesa per l’amico in coma  viene interpretata come invocazione della sua morte. Quando sarebbe più semplice e ragionevole riconoscere come, in tema di volontà, a rilevare possa essere solo la volontà espressa nel fatto, puntualmente, e che, considerata la libertà di cui essa si nutre, la volontà vale per ciascun fatto, singolarmente. Donde l’intrinseca arbitrarietà di ogni presunzione di estenderla automaticamente da un fatto all’altro. Altro sarebbe se si trattasse di ragione, ma a questo punto un’ultima domanda sul caso si impone.

7. Sotto sotto, l’argomento giuridico su cui la “ordinanza”  della Corte d’appello di Milano si basa è quello dell’autodeterminazione terapeutica garantita dall’istituto del “consenso informato”. Un istituto concepito assai più per garantire i medici curanti da eventuali ricorsi legali dei pazienti che non a rendere edotti i pazienti sugli effetti delle cure ad essi fornite dai medici. Come ben sa chi abbia dovuto firmare un protocollo terapeutico, magari fitto di pagine e pagine scritte in grafia microscopica, un po’ come quando si va in banca ad accendere un conto. Si tratta di un compromesso accettabile e in fin dei conti operativamente non inutile. Ma è possibile interpretarlo al modo in cui sembra farlo la “ordinanza” del caso Englaro? Se davvero la si seguisse nel suo tortuoso argomentare, si giungerebbe a conseguenze aberranti, poiché essa suggerisce l’idea che, se la sfortuna Eluana al momento del ricovero dopo l’incidente fosse stata informata degli effetti eventuali della cura di rianimazione a cui veniva sottoposta, non avrebbe dato il suo consenso alla terapia”. Non è uno “scherzare con il fuoco” questo? 

Un’ultima domanda mi ronza in capo. A quanti ritengono di poter presumere la volontà di Eluana è mai venuto il dubbio del dolore che essa avrebbe potuto provare per la sistematica violazione della sua privatezza, con la pubblicazione della sua immagine in tutte le salse e con l’esposizione della sua triste sorte a tutti i commenti, ivi compreso questo mio?

Non so se anch’io stia “ciurlando nel manico” ma non nascondo che più mi spaventa di “scherzare col fuoco”, per la paura di misurarsi con la tragica realtà dei fatti e per la ricerca di giustificazioni al di fuori dell’unica “giustificazione” che possiamo umanamente cercare, affidandoci al Padre che sta nei cieli. Non voglia il cielo che ci capiti come al clown e al circo in fiamme dell’apologo narrato da Kierkegaard e poi da Harvey Cox e ancora dal Ratzinger all’inizio della sua Introduzione al Cristianesimo. La storia narra di un circo viaggiante in Danimarca, colpito da un incendio. Il direttore mandò per chiamare aiuto il clown, già vestito di scena, e questi affannato correndo di qua e di là supplicava gli abitanti del villaggio perché accorressero a spegnere il fuoco. Ma le grida del pagliaccio vennero prese per un  trucco del mestiere, volto ad attirare più gente possibile alla rappresentazione: per cui tutti lo applaudivano, ridendo sino alle lacrime. Anche il clown piangeva perché non riusciva a convincere che non si trattava di un trucco bensì di un’amara realtà, giacché il circo bruciava per davvero e le fiamme stavano lambendo il villaggio. Ma il suo pianto non faceva altro che alimentare le risate per la recita stupenda … E così la commedia continuò finché il fuoco invase il villaggio e ogni rimedio risultò tardivo: circo e villaggio furono mangiati dal fuoco!

 

 

Commento di De Zottis

 

Innanzitutto una questione a mio avviso importante sorta nel corso della conferenza trevigiana, questione riproposta anche nel sopra stante testo del prof. Gentile, è quella della “giustificazione” dell'atto.

A mio modesto parere l'ostinazione nell'ottenere il “benestare giuridico” non scaturisce dalla paura di non avere valide ragioni su cui poggiare la propria posizione da parte della famiglia Englaro: come giustamente ricordato dal prof. Gentile le sanzioni per chi eseguisse l'atto di interruzione dell'alimentazione sarebbe sottoposto a sanzioni di carattere poco rilevante, e nell'idea che mi sono fatto del padre protagonista della vicenda ho pochi dubbi che volendo egli sarebbe in grado di eseguire il gesto. No, se mi è concesso secondo me dietro c'è altro: c'è la volontà di ottenere il riconoscimento da parte del corpo sociale della situazione di fatto venutasi a creare così come viene vista da chi di tale situazione è protagonista. E tale volontà mi sembra scaturire dal desiderio di poter agire secondo ciò che si ritiene più giusto (qui pongo un asterisco: la giustizia di cui si parla in questa vicenda è da intendersi nel senso più ampio, comprendendo la sfera giuridica, morale, umana e sentimentale) all'interno della società civile in cui si vive, senza dover essere per questo perseguiti. Quanto alle “ragioni valide”, premesso che a mio parere si tende a focalizzare l'attenzione esclusivamente sulla ricostruzione della volontà ormai difficilmente ricostruibile dell'interessata e ad obnubilare in questa vicenda l'elemento dell'amore di due genitori per una figlia ridotta in stato pietoso, amore per cui si vorrebbe farne [della figlia] cessare la situazione – premessa questa annotazione, che ritengo sì extra-giuridica ma anche sovra-giuridica, affermazione che però mi rendo conto porterebbe la discussione in un campo ancora più arduo, aggiungo solo che avrebbe ai miei occhi del sovrumano una vicenda portata avanti per 17 anni senza dei motivi che si ritenessero validi e fondati.

Altra questione di rilievo è quella della volontà, diretta a disporre della propria situazione di vita. Io non sono cristiano e nemmeno ateo – ripongo la mia fede, che ritengo di avere, in elementi e prospettive di complessa definizione che non trovano una valida ed esauriente espressione in una delle religioni organizzate presenti al mondo. A partire dal mio pensiero, che riconosco di avere appena non-spiegato perfettamente, ritengo che il concetto di dignità umana non sia solo da associare alla libera volontà, all'interruttore sì/no con cui dirigiamo la nostra vita, ma che vada oltre questo confine ed abbracci una sfera più ampia. Se tuttavia ritenessi che la mia vita non è a mia disposizione..allora non dovrei anche fare a meno di curarmi, ad esempio? Non sarebbe anche questo un atto di disposizione? E pur tuttavia non viene mai fatto di pensare che la cura della propria salute sia un atto moralmente illegittimo. D'altra parte se ciò che intercorre nella nostra vita non è rimesso a noi ma è emanazione di una più alta Volontà, beh allora aver attaccato Eluana Englaro alle macchine di rianimazione dopo il suo terribile incidente non è stato anche questo un atto contrario a tale Volontà? Ancora: se domani la famiglia Englaro dichiarasse che sospendere l'alimentazione alla figlia fosse moralmente giusto proprio perché a suo parere corrisponde a quella Volontà, cosa si risponderebbe? Probabilmente che esiste un postulato universale per cui l'agire e il sentire di tale Volontà è diretto unicamente alla preservazione della vita: ne uscirebbe così tuttavia una Volontà superiore non assoluta e di molto ridotta.

Tengo a specificare che nessuna delle parole da me finora scritte è colorata di qualsivoglia ironia.

Non voglio portare avanti il discorso metafisico brevemente accennato, per evitare di cadere in un monologo auto-referenziale; tengo a sottolineare ancora una volta come a mio modo di vedere una  concezione di dignità umana non sia da considerarsi a priori incongruente con quanto vuole vedersi riconosciuto il diritto di fare la famiglia Englaro: non ci vedo personalmente alcun segno di rifiuto della vita e delle sofferenze che essa comporta – semmai ci vedo una valorizzazione di tali elementi, ed è una prospettiva che non mi riesce proprio di rinnegare.

Concludo con una chiosa: in una discussione sorta di recente sul caso, un mio compagno di corso ha affermato di essere contrario all'interruzione dell'alimentazione perché comunque crede che un miracolo possa accadere. Nel 1998 un paracadutista inglese è precipitato a causa del paracadute guasto per 1500 metri e se l'è cavata con una costola rotta. Credo che se nella nostra vita ci basassimo unicamente su questi fatti e sull'attesa dei miracoli non dovremmo nemmeno curare i malati (se un miracolo deve accadere su un letto d'ospedale, cosa osta a che accada anche nel momento immediatamente successivo ad un incidente?), e probabilmente saremmo eternamente sottoposti ad un qualche adorato faraone-divinità.

 

 

Englaro 2 di Francesco Gentile

 

 

Nella tarda sera del 9 febbraio 2009, mentre il paese si stava mettendo a cena, silenziosamente s’è consumata la Tragedia Englaro. Perché d’una vera tragedia si è trattato; non si può mettere la testa sotto la sabbia, come degli struzzi, magari approfittando del “grande fratello”! Una tragedia che richiama l’Antigone di Sofocle.

Pollà tà deinà koudèn anthrópou deinóteron pélei”, recita il Coro dei vecchi tebani. “Molte le cose tremende, ma di tutte più tremenda è l’uomo”. Tremendo, prodigioso, misterioso, l’uomo varca il mare in burrasca, consuma la terra aprendola con l’aratro, cattura gli uccelli dell’aria nelle spire delle reti e i pesci dell’acqua, doma con le sue arti le bestie selvatiche, piega al giogo il collo crinito del cavallo e quello dell’infaticabile toro montano. La parola si è data e l’aereo pensiero e le consuetudini civili. In tutto ingegnoso, armato d’ogni risorsa fa fronte al destino, rimedia a mali incurabili, con tecnica sopraffina ora al bene ora al male si volge. Solo all’Ade non scampa (332-363)!

Ma di chi è la tragedia? Non di Eluana come non di Antigone, sebbene attorno alle due giovani donne la vicenda si sia sviluppata e da esse prenda il nome, ma del Padre Englaro come di Creonte, il padre padrone di Tebe, e per loro tramite dell’uomo, di ogni uomo, del XXI° Secolo dopo Cristo come del V° Secolo avanti Cristo.

Se il dramma della studentessa ventenne si è consumato nell’incidente della notte del 18 gennaio 1992, la tragedia ha cominciato a delinearsi quando la prodigiosa tecnica medica della rianimazione

ha restituito al Padre Englaro un essere che non era integralmente vivo e che non era definitivamente morto. “Me misera – si lamenta Antigone  ridotta nella cella sepolcrale della sua strana tomba - né tra i vivi né tra i morti, agli uni e agli altri straniera” (847-852).

Da tempo la tecnica, prodotto straordinario dell’ingegno dell’uomo, che ne ha dilatato smisuratamente il dominio sul mondo, si trova desolatamente impotente a definire in modo accettabile lo stato dell’essere: dalla genuinità di una cosa alla vitalità di una persona. E per questo, non trovando soluzione scientifica, si rivolge al diritto, confidando in una soluzione giuridica.

Ai problemi insoluti della tecnica medica, in particolare, il diritto è venuto incontro con la definizione per legge (l. 578/1993, art. 1,1) della morte come “cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo”. Un legge, va detto, strettamente funzionale all’espianto di organi per i trapianti ma sulla quale molte perplessità si stanno addensando, anche alla luce di nuove esperienze scientifiche che, se non contribuiscono a meglio definire, in positivo, lo stato di morte, fanno ritenere, in negativo, del tutto insufficiente il criterio della  morte cerebrale; ne tratta con acutezza e serenità un giurista e filosofo assolutamente laico come Paolo Becchi, nel saggio di recente apparso

su Morte cerebrale e trapianto di organi. Una questione di etica giuridica.  E con la definizione per legge (art.32 Cost. ma anche l. 833/1978, art. 33) del “consenso informato” quale presupposto di liceità del trattamento medico-chirurgico. Disposizioni normative che certamente si radicano sulla inviolabilità della libertà personale del paziente ma che, va detto, sono funzionali alla configurazione della responsabilità del medico prima e più della stessa competenza professionale; se, infatti, escludono che il medico per la sua scienza abbia il “diritto di curare”, stabiliscono che esso non possa essere chiamato a rispondere di nulla quando abbia messo il paziente in grado di compiere la sua scelta e ne abbia raccolto il libero consenso.

Malauguratamente al Padre Englaro, sconvolto dal dramma abbattutosi sulla sua casa e affranto dal dolore che ha investito i suoi più prossimi congiunti, non sono risultate d’aiuto né l’una né l’altra normativa. Non quella sulla morte cerebrale, perché il caso Eluana non vi rientrava: è straziante pensare che il suo medico di fiducia, il neurologo Defanti, sino all’ultimo ne abbia definito lo stato fisico come ottimo, “al di là della lesione cerebrale, Eluana è una donna sana. Mai avuto malattie, mai avuto bisogno neppure di un antibiotico”. Non quella sul consenso informato, perché nel caso del ricovero di infortunati in stato d’incoscienza il medico deve provvedere al pronto soccorso indipendentemente dal consenso. Una scorciatoia giuridica si è profilata con la nomina del Padre Englaro a tutore della figlia interdetta, quella del ricorso alla “volontaria giurisdizione”. E qui un precisazione tecnica è d’obbligo, per evitare tutti gli equivoci che il bailamme mediatico ha ingenerato.

Quella volontaria è un tipo di giurisdizione diretta non a risolvere una lite ma a gestire un negozio o un “affare”, per la cui conclusione è necessaria la partecipazione di un terzo estraneo e imparziale, non consentendo la legge di procedervi privatamente. Nel caso il magistrato, appunto il terzo estraneo e imparziale, non decide alcunché semplicemente collabora con l’interessato allo scopo dell’attuazione del suo affare sulla base del suo volere. Per questo il provvedimento finale di tale volontaria giurisdizione, che non è una sentenza ma un decreto, non regola con stabilità un rapporto controverso né sancisce diritti soggettivi ma, sulla base di una valutazione di opportunità sempre rivedibile e quindi revocabile, autorizza rebus sic stantibus la conclusione dell’affare voluto dal ricorrente.

Come Creonte ritenendo che “la miglior cosa sia arrivare alla fine della vita rispettando le leggi stabilite” (1112-13), il Padre Englaro si è affidato a questa scorciatoia giuridica rimanendo inghiottito nella tragedia. Perché, per questa via, alla morte di Eluana, quella reale non quella convenzionale che le tecniche medica e giuridica non hanno potuto sancire, si è giunti per la volontà del padre e solo per essa, non essendo riferibile la decisione né a un giudice né a una legge. Bisogna essere seri: un’autorizzazione a fare non stabilisce né un diritto né un obbligo ma concede una licenza. E qui, tragedia nella tragedia, si è consumato per l’intreccio perverso delle procedure giuridiche l’assurdo della morte di Eluana per sua volontà, poiché al Padre Englaro è stata concessa licenza di procedere “all’interruzione del trattamento di sostegno vitale”, eufemismo per dire di procedere alla determinazione della morte della figlia, sulla base della sua personale volontà.

La lettura della sentenza della Cassazione (n. 21748/2007), che ha stabilito i termini di attuazione di quella licenza, è tremenda in proposito. Per un verso si afferma tassativamente che “al giudice non può essere richiesto di ordinare il distacco del sondino nasogastrico: una pretesa di tal fatta – si precisa – non è configurabile di fronte ad un trattamento sanitario, come quello di specie che, in sé, non costituisce oggettivamente una forma di accanimento terapeutico e che rappresenta, piuttosto, un presidio proporzionato rivolto al mantenimento del soffio vitale” (8). Per altro verso si dice che il tutore “nella ricerca del best interest deve decidere  non al posto dell’incapace ne per l’incapace ma con l’incapace” (7.3).

Misera più misera di Antigone, “nella parte estrema della tomba, appesasi per il collo” (1220-21), nella quiete Eluana sarebbe andata alla morte con la presunzione della sua personale volontà.

Misero più misero del padre padrone di Tebe, il Padre Englaro, lasciato solo dalla tecnica medica come dalla giuridica, non parliamo di quella politica che ha solo strumentalizzato per altri fini l’intera vicenda, con la sua volontà ha condotto alla morte la propria figlia, magari per amore! Come non sentire nella sua disperata richiesta d’essere lasciato solo l’eco delle parole di Creonte: “Mai cadrà su altri mortali la colpa. È mia. Io, essere infelice, ti uccisi, ahimè; è verità. Servi, presto, ripulite il luogo da questo buono a nulla che sono io” (1319-1325).

Spentesi le luci sulla vicenda e attutitesi le voci polemiche, all’uomo comune, sbigottito, spunta sulle labbra la domanda che tra loro i discepoli del rabbi di Nazareth si rivolgevano di fronte alla dura rappresentazione della vita: “Chi dunque potrà salvarsi?”. Non si può prescindere dal mistero della risposta: “Agli uomini è impossibile, ma non a Dio. Perché tutto è possibile a Dio” (Mt 19, 23-26; Mc 10, 23-27; Lc 18, 24-27).

Non credo che si possa accampare la mancanza di fede per non riconoscere la precarietà delle soluzioni che si affidano alla volatile volontà dell’uomo, singolo o collettivo. Non credo che sia necessario un atto di fede per riconoscere che solo affidandosi ad un Amore superiore è possibile sopperire ai limiti del nostro povero amare. Non credo che ci si possa sottrarre alla propria coscienza che è, per usare le parole di uno che non ha avuto la “fortuna” d’incrociare Gesù Cristo, “quanto di più divino Dio a dato all’uomo” (Cicerone, De officis 3, 10, 44).